I momenti del controllo che rifluiscono sugli organismi di intelligence, per ciò che concerne in particolar modo i Paesi europei, sono diversamente articolati a seconda del contesto politico e amministrativo del Paese in questione. Questi sono generalmente strutturati su tre livelli: controllo politico, posto in capo al titolare della responsabilità della politica informativa; controllo gerarchico di tipo ministeriale, che si esercita con i tradizionali strumenti amministrativi, compresi quelli ispettivi o d'inchiesta; controllo parlamentare. In alcuni casi è previsto l'esercizio di poteri di controllo da parte di autorità indipendenti, specie per ciò che concerne l'informatica e il trattamento dei dati personali, o di fori speciali della magistratura su specifici aspetti dell'attività d'intelligence.
Il controllo parlamentare, in particolare, riflette l'attenzione verso le prerogative del Parlamento, tenuto anche conto della necessità, riconosciuta nelle democrazie avanzate, di un adeguato bilanciamento dei poteri.
Il tema generale cui è riconducibile il controllo parlamentare è l'aderenza tra i fini istituzionali e l'attività informativa svolta, tenuto conto dei limiti entro i quali i Servizi hanno il diritto di acquisire informazioni riservate che riguardano attività istituzionali o la sfera privata dei cittadini. Tali limiti sono fissati in rapporto alle finalità stesse degli Organismi di intelligence così come la legge le determina, oltre che in rapporto al fondamentale dovere di fedeltà alla Costituzione.
Il controllo parlamentare è quindi deputato a verificare l'attività dei Servizi, in relazione agli obiettivi, nonché se l'acquisizione delle informazioni riservate affluite agli apparati di intelligence è aderente ai compiti istituzionali.
Denominatore comune delle legislazioni europee sul tema è il principio di specialità del controllo, anche in ambito parlamentare, che si fonda sulla necessità di tutela della riservatezza; quest'esigenza giustifica l'istituzione di un Organo parlamentare ad hoc, essendo previsto che i lavori e le notizie apprese in quell'ambito devono rimanere segrete.
Altra rilevante connotazione del controllo parlamentare in un sistema democratico va collegata alla circostanza che i meccanismi di composizione dell'organo parlamentare deputato al controllo sull'attività dei Servizi informativi prevedono di norma la rappresentanza, in seno all'Organo stesso, delle principali forze presenti sulla scena politica, maggioranza ed opposizione.
Ne consegue che la contestuale presenza di esponenti delle diverse forze politiche fa da contrappeso istituzionale alla responsabilità della politica informativa, riconducibile al Capo dell'Esecutivo, vertice ed organo di imputazione primaria dell'apparato dei Servizi di sicurezza.
I poteri cognitivi del Comitato variano d'intensità e di ampiezza a seconda delle legislazioni.
In molti casi il controllo è particolarmente destinato anche alle attività cd. "non convenzionali", che sono generalmente consentite agli Organismi di intelligence sulla base di un'autorizzazione politica o da parte di un foro speciale della Magistratura; in altri casi, come nella Repubblica Federale tedesca, esso è esteso, attraverso una sottocommissione del Comitato anche ai bilanci (in Italia è in atto un dibattito sulla necessità di potenziare i poteri del Comitato anche ai mezzi finanziari); in Spagna il Comitato è destinatario anche delle notizie coperte dal segreto di Stato.
Considerata la rilevanza del tema si è ritenuto pertanto utile fornire, attraverso l'elaborazione di schede sintetiche esemplificative, un quadro comparativo della collocazione istituzionale del controllo parlamentare riferito peculiarmente ad alcuni Paesi europei (Repubblica Federale di Germania, Gran Bretagna e Spagna), negli USA ed in Canada.